Prestazioni professionali

Non ti hanno pagato la parcella. Ecco cosa puoi fare

Non mi hanno pagato la parcella professionale / fattura, cosa si può fare?

Qualsiasi professionista (ad es. artigiano, medico, dentista, geometra, architetto, giornalista, fisioterapista, etc) sia iscritto ad un Collegio od un Ordine professionale, sia ogni altro tipo di professionista con partita IVA (es. idraulico, falegname, meccanico, imbianchino, giardiniere, etc), può farsi pagare e recuperare i propri crediti, purchè basati su contratti e/o fatture, o quantomeno con prove dell'attività, tramite l'ausilio e l'opera di un legale.

Basta incaricare un Avvocato di Vostra fiducia, che prima verificherà la proponibilità e la fattibilità dell'attività di recupero, per poi confermare la disponibilità ad assumere la difesa nella pratica ed attivarsi per le iniziative più opportune.
Noi ovviamente Ti proponiamo di chiederci un consiglio, così da poterti indirizzare (senza impegno!) da un Avvocato di provata esperienza e competenza del Network di Crediti-Insoluti.

L'Avvocato potrà poi prendere diverse strade: stragiudiziale (di solito sollecito di pagamento con diffida e messa in mora), mediazione, ricorso per ingiunzione (Giudice di Pace o Tribunale), sia nei confronti di aziende che di privati.

Se hai timori per la solvibilità della controparte o temi che sia in CRIF, o in caso di un qualsiasi problema di inadempimento, puoi contattarci per una consulenza legale (e non solo).


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Che caratteristiche deve avere il credito per poterlo recuperare?

Le condizioni di base per poter recuperare un credito sono solitamente tre, ovvero che il credito sia certo, liquido ed esigibile:

  • certo: ovvero il creditore deve essere in possesso di sufficienti elementi che dimostrano l'esistenza del suo diritto e l'ammontare della somma dovuta
  • liquido: il credito deve essere determinato nel suo ammontare (es. "euro 10 mila", "euro 1000")
  • esigibile: il credito non deve essere sottoposto a condizioni o, se sottoposto ad un termine, questo deve essere già scaduto (es. pagamento a 90 giorni)

Un credito non certo NON è perso, ma bisognerà approfondire per determinarne l'ammontare (es. con una causa di accertamento) e verificare tutte le condizioni.

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Ci sono casistiche per le quali la controparte può non pagarmi la parcella e “farla franca”? Ci sono termini di prescrizione per le parcelle? Ed in caso di fallimento?

Se il credito è previsto in un contratto scritto o riportato in una fattura corretta (e cioè corrisponde a quanto stabilito nel contratto tra le parti, o comunque al valore delle prestazioni svolte, etc.), il rischio più grande è quello dell'insolvenza (a vario titolo) del debitore o comunque dell’indisponibilità di beni o risorse utili a far fronte al credito, e quindi ad essere pagati.

Oltre a questo, ci sono diversi fattori ed elementi da valutare, ad esempio:

  • Prescrizione: se il credito è "scaduto". Anche in ambito commerciale ci sono diverse norme che regolamentano la prescrizione, in base in primo luogo al tipo di credito. Norma base è l' 2934 del codice civile che stabilisce: Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
    I crediti in generale si prescrivono (prescrizione estintiva) in 10 anni, ma ci sono molti casi di prescrizione più breve.
    Infatti, bisogna fare particolare attenzione alla prescrizione delle parcelle dei professionisti: la legge prevede termini più brevi di quelli ordinari (cioè prescrizione breve in 3 anni). Infatti, l'articolo 2956 del codice civile stabilisce che si prescrive in 3 anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Il termine di prescrizione appena citato inizia a decorrere dalla data in cui il professionista ha effettuato la prestazione.
    Per le prestazioni dei patrocinatori legali, degli avvocati e dei procuratori, invece, il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'accordo conciliativo, dalla sentenza passata in giudicato oppure dalla revoca del mandato professionale.
    La prescrizione della parcella del professionista per gli affari non terminati, invece, decorre dall'ultima prestazione.
    Anche un decreto ingiuntivo si prescrive, ma con un termine più lungo: 10 anni (art. 2953 c.c.), che decorre dal momento del suo passaggio in giudicato.

    NOTA BENE: La prescrizione può essere interrotta se si interviene in tempo, cioè prima che il termine sia completamente trascorso. In tal caso spesso è sufficiente esercitare o comunque rivendicare il proprio diritto, ad esempio tramite un atto cd. interruttivo della prescrizione, quale la lettera di messa in mora. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare - anche tramite il proprio legale - mediante l'invio o la notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta od intimazione scritta (la più tipica è proprio la "costituzione in mora", che puo' contenere o meno un termine, disciplinata dall'art. 1219 codice civile e seguenti).
  • Decadenza: la perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato esercizio dello stesso, nel termine perentorio (cioè "tassativo", vincolante) stabilito dalla Legge.
  • Fallimento: quando il debitore fallisce, si apre la procedura fallimentare, con precise regole e tempi per chiedere al fallimento il rimborso del proprio credito (meccanismo di cd. insinuazione al passivo). In questo caso, una volta che il credito sia stato riconosciuto e ammesso nello stato passivo (in via privilegiata o chirografaria), la soddisfazione totale o parziale del credito avverà.

Tutti questi profili ovviamente sono suggeriti a titolo informativo: vanno verificati e ve ne possono essere anche altri. Per questo occorre muoversi velocemente e si consiglia di conferire l'incarico ad un legale, che potrà valutare la situazione ed attivarsi con le procedure di legge per il recupero del dovuto.

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La parcella o fattura, da sola, prova il credito?

No, attenzione: la parcella o la fattura (assieme all'estratto autentico delle scritture contabili) è documento idoneo e sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo, cioè in sostanza un ordine provvisorio da parte del Giudice alla controparte di pagare la somma indicata. Ma se il debitore avvia un procedimento giudiziario (cioè la cd. opposizione a decreto ingiuntivo) si apre una causa civile in contraddittorio tra le parti, dove il creditore dovrà far valere il proprio diritto e dimostrare la sussistenza del credito presentando idonea documentazione. Quale, ad esempio, la presenza di un ordine o di un rapporto contrattuale che giustifichi la fornitura, nonché la dimostrazione dell'avvenuta esecuzione.

Altrimenti, in assenza di ulteriori prove circa l'esistenza del credito, è possibile/probabile perdere il giudizio di opposizione e il decreto ingiuntivo verrà revocato. Per questo si è spiegato che la fattura deve essere reale e corretta ed il credito sottostante a questa (cioè, di norma, il motivo per cui si emette la fattura) certo, liquido ed esigibile.

Il tutto sempre in via informativa generale ed indicativa, ogni caso specifico va analizzato: per questo Ti proponiamo una valutazione della situazione personale - aziendale - patrimoniale gratuita (e senza impegno!) e poi la possibilità di scegliere un Avvocato del Nostro Network. Quest'ultimo potrà poi avvalersi anche di commercialisti e altri professionisti sempre convenzionati con noi. L'unione fa la forza!

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Cosa cambia con la fattura elettronica a partire dal 2019?

La fatturazione elettronica era già una realtà nel 2018 ma (il Garante della Privacy ha infatti sollevato alcune criticità) è entrata pienamente a regime l'anno successivo.
Trattandosi (soprattutto in ambito privato e B2B) di una novità, ancora da verificare "sul campo" quali saranno le conseguenze dell'avvento della fattura elettronica obbligatoria anche nei rapporti commerciali tra aziende private.

Come già spiegato, le fatture rientrano tra le prove che la legge ritiene valide e sufficienti per l'ottenimento di un'ingiunzione di pagamento (cioè il decreto ingiuntivo, all'interno di un procedimento monitorio). Oggi, di solito, per emettere il decreto ingiuntivo occorre produrre, oltre alle fatture, anche l'estratto con autentica notarile delle scritture contabili, più precisamente delle pagine dove sono indicate le registrazioni delle fatture che si vogliono utilizzare per ottenere il decreto ingiuntivo. Questo serve, in sintesi, per attestare che i documenti prodotti sono conformi all'originale e la loro regolare tenuta.

Con la fattura elettronica, teoricamente, potrebbe venire meno, in futuro, la necessità dell'autentica notarile. Infatti la fattura elettronica e i relativi registri sono considerati dall'Agenzia delle Entrate dei "documenti informatici" le cui caratteristiche fondamentali sono l'autenticità e l'immodificabilità, che derivano dall'apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata. Perciò può essere che si acceleri il procedimento e diminuiscano i costi per avviare il decreto ingiuntivo. Tuttavia questo potrà essere visto solo dopo le prime pronunce dei giudici, visto che la norma che prevede l'obbligo di produrre anche l'autentica del registro iva (o comunque delle scritture contabili) ad oggi non è (ancora) stata modificata dal legislatore, né è stata inserita una deroga per le fatture elettroniche.


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Cosa ha introdotto il "Jobs Act" per noi professionisti?

Con il Jobs Act autonomi (legge n. 82/2017) sono state introdotte alcune misure a tutela dei creditori professionisti, in particolare per contrastare i ritardi nei pagamenti.

Anzitutto, vengono estese ai professionisti le norme contenute nel DLgs 231 del 2002, che tendono a tutelare le imprese creditrici in caso di ritardato pagamento. Valgono quando il debitore (il cliente) è un'impresa o un altro lavoratore autonomo e si applicano anche ai rapporti tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni. Tra le tutele, il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori, che decorrono in modo automatico, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

In particolare, il Dlgs 231 del 2002 prevede che il periodo di pagamento non possa superare precisi termini (salvo particolari eccezioni):

  • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o della richiesta di pagamento) da parte del committente;
  • 30 giorni dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura (o la richiesta equivalente di pagamento) è anteriore a quella della prestazione dei servizi;
  • 30 giorni dalla data della verifica (eventualmente previste dalla legge o dal contratto) ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali.

I tempi di pagamento possono essere estesi fino a 60 giorni purché con accordo scritto, che non deve essere gravemente iniquo per il creditore.

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È frequente il mancato pagamento di una parcella?

Non ci sono statistiche rilevanti che si occupino solo di professionisti, ma abbiamo a disposizione altri dati aggregati che permettono comunque di compiere importanti riflessioni.

Un'indagine di DAS Italia, compagnia specializzata nella tutela legale, rileva che il 70% delle piccole/medie imprese e dei liberi professionisti ha problemi di fatture insolute, percentuale che sale all'84% per le aziende più grandi, con una concentrazione delle criticità nel settore commercio (87.6%) e nel Sud Italia (81%).

Il 79% delle PMI e dei liberi professionisti si rivolge principalmente al proprio Avvocato, il 15% alle associazioni di categoria, mentre l'impiego di coperture assicurative di tutela legale è ancora molto basso, sostanzialmente sconosciuto.

I risultati dell'indagine sono pubblici e consultabili sul sito DAS Italia.

Nella pagina relativa alle fatture non pagate, più orientata alle aziende, si analizza il fenomeno citando anche il recente studio UNIREC e pertanto si invitano i lettori più avidi di numeri alla lettura.

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Da solo non sono riuscito a recuperare nulla, che faccio?

Se ritieni di non recuperare più nulla, puoi, se ne ricorrono i presupposti, rinunciare al credito e mettere in perdita le somme (a livello fiscale occorre però almeno una lettera dell'avvocato e un serio tentativo di recupero, altrimenti si rischiano contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di controllo per le deduzioni di perdite su crediti).

Altrimenti puoi incaricare un avvocato di fiducia per intraprendere le azioni di recupero (tra cui, sulla base di una preventiva analisi e valutazione del caso, messa in mora, decreto ingiuntivo, causa, pignoramenti, procedure esecutive).

In alternativa, puoi cedere il credito incassando subito una somma (spesso ad una cifra sensibilmente inferiore al valore nominale del credito), con clausola c.d. “Pro solvendo”, di modo da non aver più pensieri una volta ultimata la cessione, e avere subito disponibili le somme concordate.

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Quanto devo aspettare in media?

Dipende dalle scelte effettuate e dalle procedure. Si può andare da pochi giorni ad 1-2 mesi in caso di adempimento spontaneo dopo la prima lettera dell'avvocato e/o dopo la notifica del primo atto giudiziario (es. Decreto ingiuntivo o atto di citazione) a parecchi mesi o ben oltre nei casi di attivazione di procedure volte al recupero coattivo (es. procedure esecutive, pignoramenti mobiliari o di quota dello stipendio).


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Quanto mi costa?

L'analisi preliminare da parte nostra è senza impegno e gratuita.

A seguito di questa verrà sottoposto dal Legale di Nostra fiducia e che Ti indicheremo un preventivo che, tenendo conto del caso e della situazione, potrà prevedere anche compensi per obiettivi (ex art. 25 CDF) o senza anticipazioni (ex art. 93 cpc) operando in regime di antistatario (cioè con il recupero coattivo delle eventuali spese di lite direttamente dalla controparte). Quindi anche senza rischi, se non quello di provarci.

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Quali sono i documenti necessari per iniziare?

Per dare una prima valutazione del Tuo caso, bastano pochi documenti:

  • Tuoi dati, copia carta d'identità e, se disponibile, visura camerale (Perchè? Per avere indicazione che chi manda i documenti ne sia l'effettivo titolare);
  • copia parcelle non pagate e contratto o altri documenti che comprovano e motivano il Tuo credito (es. contratto, accordo per un servizio, scambio di email, preventivo, etc...);
  • indicazione nominativo del debitore, eventualmente breve relazione (semplicemente un racconto dei fatti e di quanto tentato finora).

Tutti i dati e documenti verranno ricevuti ed utilizzati nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati ed eliminati se dopo la valutazione preliminare e preventivo deciderai di non contattare il Legale del nostro Network (cioè di non proseguire), altrimenti manderemo tutto all'Avvocato prescelto.

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